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REGIO DECRETO 30 maggio 1912, n. 880

Relativo al personale operaio degli stabilimenti militari di pena. (012U0880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-9-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Visto l'art. 741 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Visto il regolamento sugli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra approvato con R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, modificato col successivo R. decreto 22 giugno 1911, n. 796;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il personale civile per il servizio dei laboratori degli stabilimenti militari di pena è stabilito dalla seguente tabella:

N. 1 proto tipografo;
» 1 capo meccanico;
» 1 capo legatore;
» 1 capo sarto;
» 1 capo calzolaio;
» 1 capo lattaio e stagnaio;
» 1 capo falegname;
» 6 tipografi compositori;
» 6 capi macchina;
» 1 meccanico;
» 1 legatore;
» 1 inserviente.