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LEGGE 14 luglio 1912, n. 854

Che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale. (012U0854)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-8-1912 al: 15-12-2009
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Art. 1



Allo scopo di provvedere al riordinamento della istruzione professionale, alla sistemazione economica, tecnica e didattica delle scuole esistenti ed all'istituzione di quelle per le quali il Governo, d'accordo con le Amministrazioni locali, ha già riconosciuto la necessità della fondazione, sono aumentati di L. 575.000, a partire dall'esercizio 19l2-1913, i fondi stanziati per tale servizio nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.