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REGIO DECRETO 25 luglio 1912, n. 848

Che determina i contrassegni relativi alla seconda emissione di buoni del tesoro quinquennali autorizzati con R. decreto 14 luglio 1912, n. 765 (012U0848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-8-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 marzo 1912, n. 191, con la quale sono stati creati i buoni del tesoro quinquennali;

Veduto il Nostro decreto 5 aprile 1912, n. 292, con cui è stata autorizzata una prima emissione di detti buoni per l'ammontare di L. 250.000.000 con decorrenza degli interessi dal 1° aprile 1912, in conto dei 300 consentiti dalla legge suindicata per provvedere alle spese ferroviarie;

Veduto il Nostro decreto 16 maggio 1912, n. 452, col quale furono fissati i contrassegni relativi ai buoni sopraindicati;

Veduto il Nostro decreto 14 luglio 1912, n. 765, che autorizza una ulteriore emissione di buoni del tesoro quinquennali, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2, 3 e 4 del decreto 5 aprile 1912, n. 292, nonché di quello del decreto 14 aprile 1912, n. 444, per lo ammontare di cinquanta milioni di lire a complemento dei 300 milioni consentiti dalle vigenti leggi per provvedere alle spese ferroviarie;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I cinquanta milioni di buoni del tesoro autorizzati col Nostro decreto 14 luglio 1912, n. 765, portano i contrassegni stabiliti col decreto 16 maggio 1912, n. 452, sopracitato, colle varianti appresso indicate; giusta i modelli visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e uniti al presente decreto:

a) nell'ornato la targhetta a destra porta la leggenda «R. decreto 14 luglio 1912, n. 765»;

b) nel testo il numero progressivo è preceduto sulla stessa linea dalla leggenda «II emissione». Nelle cedole questa è stampata verticalmente nel lato sinistro;

c) i buoni con capitale ed interesse pagabili solo nel Regno portano la leggenda «pagabile nel Regno» stampigliata sul recto del titolo e delle cedole semestrali in senso diagonale dall'alto al basso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.