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REGIO DECRETO 10 luglio 1912, n. 797

Col quale vengono stabilite le norme circa l'esperimento dinanzi al pretore per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche (012U0797)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-7-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 24 della legge elettorale politica (testo unico) 30 giugno 1912, n, 666;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, e per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli esperimenti per l'inscrizione nelle liste elettorali, istituiti con l'art. 21 della legge elettorale politica (testo unico 30 giugno 1912, n. 666), si tengono esclusivamente nel capoluogo del mandamento e, solo quando il pretore stesso lo giudichi opportuno per il numero dei richiedenti ivi residenti, nel Comune sede di sezione di pretura.

In niun caso gli esperimenti possono essere tenuti dai vice pretori onorari.

Qualora manchi o sia impedito il pretore del mandamento, il presidente del tribunale incarica delle funzioni o un altro pretore o un altro magistrato da lui dipendente.