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REGIO DECRETO 23 giugno 1912, n. 727

Col quale vengono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913. (012U0727)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-7-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 21 marzo 1912, n. 191 concernente la emissione di buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli redimibili 3,50 e 3 per cento netto per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato, per le nuove costruzioni di strade ferrate e per i riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi;
Visto l'art. 4 di detta legge il quale dà facoltà di provvedere con Reale decreto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 in dipendenza delle disposizioni in essa legge contenute;
Considerato che per effetto della emissione dei titoli suindicati dallo stanziamento del capitolo n. 18 dello stato di previsione predetto sono da eliminarsi L. 6.562.500 per interessi su obbligazioni 3% netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, che si previde di emettere e non saranno emesse;
Vista la legge 13 giugno 1912 n. 569, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finaziario 1912-913;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 sono introdotte le seguenti variazioni:

Lo stanziamento del capitolo n. 18 «Obbligazioni 3% netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, interessi (Spesa obbligatoria)» è diminuito di lire seimilioni cinquecentosessantaduemila cinquecento (lire 6.562.500).

È istituito il capitolo n. 21-bis «Interessi dei buoni del tesoro quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191 e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie (Spese obbligatorie)» con lo stanziamento di lire dodici milioni (L. 12.000.000);

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.