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REGIO DECRETO 20 giugno 1912, n. 726

Col quale viene portata un'aggiunta all'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi relativa al trasporto e maneggio del carbone nelle destinazioni a terra. (012U0726)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-7-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 9 giugno 1907, n. 359, che approva l'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi;
Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Al titolo III dell'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi, approvato col R. decreto 9 giugno 1907, n. 359, dopo l'art. 18, sia aggiunto il seguente:

Art. 1

«Art. 18-bis. - Quando viene eseguito da militari del corpo R. equipaggi maneggio o trasporto di carbone a terra, gli individui che prendono parte a tale lavoro sono retribuiti collettivamente coll'ammontare dell'assegno di L. 0,80 per ogni tonnellata di carbone rimosso o trasportato. Tale soprassoldo è unico e viene corrisposto, senza alcuna distinzione, per tutto l'insieme delle operazioni relative a una stessa quantità di materiale, anche se eseguite a varie riprese.

«Il maneggio o trasporto di carbone sarà eseguito da militari del corpo R. equipaggi solo quando non sia possibile o conveniente disporre dell'opera di una impresa.

«La spesa relativa a tale soprassoldo sarà imputata ai capitoli del bilancio della marina, riguardanti l'acquisto del carbone».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Leonardi-Cattolica.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.