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REGIO DECRETO 20 giugno 1912, n. 717

Col quale la facoltà concessa col R. decreto 26 gennaio 1912, n. 45, alle Amministrazioni di Tripoli e di Bengasi, di concedere l'esercizio dei più urgenti servizi pubblici, viene estesa alle Amministrazioni locali di Derna e di Homs. (012U0717)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-7-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 26 gennaio 1912, n. 45, col quale fino alla promulgazione della legge che fisserà le norme definitive per l'ordinamento della Tripolitania e della Cirenaica, fu data facoltà alle Amministrazioni di Tripoli e di Bengasi di concedere l'esercizio dei più urgenti servizi pubblici per un termine necessario a renderne possibile lo stabilimento, l'organizzazione ed il funzionamento a condizione che le concessioni siano sottoposte all'approvazione del governatore ed alla omologazione del Governo centrale;
Ritenuta la convenienza di estendere l'applicazione di tale decreto anche alle Amministrazioni locali di Derna e di Homs;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e dei ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà concessa col R. decreto 26 gennaio 1912, n. 45, alle Amministrazioni di Tripoli e di Bengasi è estesa allo Amministrazioni locali di Derna e di Homs per il periodo di tempo e sotto le condizioni fissato nel decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Di San Giuliano -
Finocchiaro-Aprile - Spingardi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.