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REGIO DECRETO 16 maggio 1912, n. 715

Concernente i compensi da corrispondersi ai componenti governativi delle Giunte tecniche catastali. (012U0715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-7-1912 al: 8-6-1917
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 28 marzo 1897, n. 124, con cui furono stabiliti i compensi ai componenti governativi delle Giunte tecniche, istituite a norma della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento della imposta fondiaria;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Ritenuta la convenienza di modificare la misura dei detti compensi;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al presidente della Giunta tecnica catastale, che, per adempiere al suo mandato, debba allontanarsi dal capoluogo della provincia, sede della Giunta, sarà corrisposta l'indennità di lire cinque por ogni vacazione di ore due, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura dell'importo di un biglietto di 1ª classe in ferrovia e di centesimi 25 al chilometro per i viaggi fatti sulle vie ordinarie.
Non potranno essere esposte più di quattro vacazioni per ogni giorno.