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REGIO DECRETO 6 giugno 1912, n. 590

Col quale si provvede ad una nuova ripartizione delle indennità agli impiegati dell'Amministrazione provinciale dell'interno incaricati del servizio della leva militare. (012U0590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-7-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato par gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduto il R. decreto 11 giugno 1891, n. 340, col quale si provvedeva al riparto delle indennità annue accordate agl'impiegati dell'Amministrazione provinciale dell'interno incaricati del servizio di leva;
Veduto l'art. 61 del regolamento sul reclutamento, approvato con R. decreto 2 luglio 1890, n. 6952 (serie 3ª), col quale si concedeva ai detti incaricati una indennità di L. 35 per ciascun mandamento fuori della propria sede;
Considerato che, giusta il capo V del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, le operazioni di verificazione definitiva delle liste di leva e di estrazione a sorte debbono eseguirsi nei capoluoghi di circondario e non più nei singoli capoluoghi di mandamento e che in conseguenza non è più dovuta agli incaricati di leva tale indennità di L. 35 per mandamento;
Riconosciuto d'altra parte la opportunità di aumentare la misura della indennità annuale che si corrisponde agl'incaricati di leva;
Considerato che, giusta i risultati del censimento 10 giugno 1911, in 33 circondari del Regno la popolazione supera i 250.000 abitanti e che, a norma dell'art. 12 del citato testo unico delle leggi sul reclutamento, presso i Consigli di leva di detti circondari debbono esservi due incaricati di leva;

Visto

il capitolo 46 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La indennità accordata ai funzionari dell'amministrazione provinciale dell'interno incaricati del servizio di leva in L. 160 o L. 100, giusta il citato R. decreto 11 giugno 1891, n. 340, è portata a L. 600, L. 450, L. 350, L. 300, L. 250, L. 200 per gli incaricati in prima, ed a L. 130 per gli incaricati in seconda.