stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 14 aprile 1912, n. 537

Col quale viene modificato l'art. 2 delle norme approvate con R. decreto 5 luglio 1910, n. 383, per la elezione, la rinnovazione ed il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio d'amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera sicilia. (012U0537)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-7-1912 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 8 e 10 della legge 30 giugno 1910, n. 361, relativa ai provvedimenti per l'industria solfifera siciliana;
Veduto il Nostro decreto 5 luglio 1910, n. 383, che approva le norme per la elezione, la rinnovazione e il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio d'amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 2 delle norme predette, approvate con R. decreto 5 luglio 1910, n. 383, è sostituito il seguente articolo:

«L'Amministrazione del Consorzio, sulla base dei dati risultanti dai propri registri e di quelli forniti dal Sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro e dal corpo Reale delle miniere in Caltanissetta, rivede la lista dei consorziati aventi diritto al voto, ogni quattro anni, nel primo trimestre successivo alla fine dell'ultimo esercizio e stabilisce il numero dei voti a ciascuno spettanti».

Però se durante il quadriennio occorrono elezioni straordinarie perché il numero dei componenti il Comitato dei delegati sia ridotto di oltre un terzo, la convocazione degli elettori dovrà essere preceduta dalla revisione della lista.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.