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REGIO DECRETO 6 giugno 1912, n. 548

Che riguarda la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini. (012U0548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-6-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto Reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nel corrente anno saranno chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di 25 giorni:

a) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, della classe 1884 (esercito permanente), ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1879, 1880, 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Bergamo, Casale, Lecco, Pinerolo e Torino, effettivi ai battaglioni Pinerolo del 3° e Tirano del 5° reggimento alpini, nonché gli alpini, delle stesse classi, dei distretti di Aquila e di Piacenza;

c) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1879, 1880 e 1881 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Casale, Cuneo, Genova, Ivrea, Mondovì e Vercelli, effettivi ai battaglioni Mondovì del 1°, Dronero del 2° e Ivrea del 4° reggimento alpini, nonché gli alpini delle stesse classi, dei distretti di Massa e di Parma;

d) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1875, 1876, 1877 e 1878 (milizia territoriale), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Genova, Ivrea, Mondovì, Savona e Vercelli, effettivi ai battaglioni Ceva del 1° e Ivrea del 4° reggimento alpini, nonché gli alpini, delle stesse classi, dei distretti di Massa e di Parma;

e) i sottufficiali di 1ª categoria, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno che non sono di reclutamento per tale specialità, ed appartenenti alle classi ed ai reggimenti alpini sottoindicati:

classi 1879, 1880, 1881 e 1882 (milizia mobile), effettivi al 3° ed al 5° reggimento;

classi 1879, 1880 e 1881 (milizia mobile), effettivi al 1°, al 2° ed al 4° reggimento;

classi 1875, 1876, 1877 e 1878 (milizia territoriale), effettivi al 1° ed al 4° reggimento.