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REGIO DECRETO 16 maggio 1912, n. 508

Col quale viene stabilita la somma da pagarsi, durante l'esercizio finanziario 1912-913 per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel corpo Reale equipaggi. (012U0508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-6-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 79 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel corpo Reale equipaggi durante l'esercizio finanziario 1912-1913 è stabilita in lire milleseicento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Leonardi-Cattolica.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.