stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 aprile 1912, n. 427

Che assegna una indennità di responsabilità ai ragionieri capi ed ai capi ufficio economato dei RR. arsenali marittimi. (012U0427)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-6-1912 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365 relativa alla riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della R. marina;
Vista la legge 6 luglio 1911, n. 648, che reca disposizioni per alcuni personali civili dipendenti dall'Amministrazione della marina;
Vista la legge 4 aprile 1912, n. 260, che approva maggiori assegnazioni o diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912;

Sulla

proposta del Nostro ministro de la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A datare dal 1° luglio 1911, ai ragionieri capi e capi uffici di economato dei Regi arsenali e cantieri militari marittimi è assegnata la seguente indennità di responsabilità:

L. 500 ai ragionieri capi dei Regi arsenali.

L. 300 ai ragionieri capi di Maddalena e Castellammare.

L. 500 ai capi uffici di economato dei Regi arsenali.

L. 300 ai capi uffici di economato di Maddalena e Castellammare.