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REGIO DECRETO 24 marzo 1912, n. 288

Col quale viene sostituito da un altro l'allegato C) al regolamento per l'applicazione della legge 27 giugno 1909, n. 377, approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 865, circa i gradi militari da conferirsi alle persone dell'equipaggio dei piroscafi mercantili requisiti dallo Stato. (012U0288)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-10-1911 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1909, n. 377;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 865, che approva il regolamento per l'applicazione della suddetta legge;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'allegato C al regolamento per l'applicazione della legge 27 giugno 1909, n. 377, approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 865, circa i gradi militari da conferirsi alle persone dell'equipaggio dei piroscafi mercantili requisiti dallo Stato per servizi ausiliari, è sostituito dall'altro annesso al presente decreto, che andrà in vigore dal 25 ottobre 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.