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REGIO DECRETO 1 febbraio 1912, n. 227

Col quale viene approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1910, n. 395, sulla radiotelegrafia e sulla radiotelefonia. (012U0227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-4-1912 al: 12-6-1923
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge sulla radiotelegrafia e radiotelefonia del 30 giugno 1910, n. 395;

Sentito il parere della Commissione permanente per l'ordinamento del servizio radiotelegrafico del Regno, istituita con R. decreto delli 11 ottobre 1907;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il quì unito regolamento, sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri della guerra, della marina e delle poste e dei telegrafi, in esecuzione della legge 30 giugno 1910, n. 395, sulla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE

Giolitti - Spingardi - Leonardi-Cattolica
- Calissano.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.