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REGIO DECRETO 7 marzo 1912, n. 202

Che porta norme per l'avanzamento del personale di macchina del corpo R. equipaggi. (012U0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-4-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 6 marzo 1898, n. 59, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, e le modificazioni ad esso apportate coi RR. decreti 9 maggio 1907, n. 347, e 24 ottobre 1910, n. 788;
Visto l'art. 9 della legge 6 luglio 1911, n. 647, che autorizza il Nostro Governo ad emanare le norme per l'applicazione della legge medesima;
Sentito il Consiglio superiore di marina e il Consiglio di Stato;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

sulla

proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli allegati H5 e H6 al regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, approvati col R. decreto 9 maggio 1907, n. 347, sono abrogati e sostituiti dagli allegati H5 e H6 annessi al presente decreto.

L'allegato H5, annesso al presente decreto, e relativo alla categoria «Macchinisti», avrà vigore soltanto in via transitoria, secondo il disposto dell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 647.