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REGIO DECRETO 18 febbraio 1912, n. 192

Col quale viene regolata la materia dei rimborsi dovuti ai messi comunali per la notifica degli atti relativi alle conciliazioni delle contravvenzioni forestali. (012U0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-4-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 2 del regolamento 2 gennaio 1908;
Udito l'avviso del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai messi comunali non è dovuta alcuna retribuzione per la notifica degli atti relativi alle conciliazioni, di cui all'art. 2 del regolamento 2 gennaio 1908, n. 57, per la esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 539.