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REGIO DECRETO 15 febbraio 1912, n. 140

Col quale vengono autorizzate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1911-912 (012U0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Viste le leggi 16 luglio 1904, n. 397, e 13 giugno 1907, n. 342, portanti norme e provvedimenti per la istruzione e la conversione in governative di scuole medie dipendenti da provincie, da comuni o da altri enti morali;

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1911, n. 1137, emanato in applicazione delle leggi suddette, col quale nel bilancio del ministero dell'istruzione pubblica per il 1910-911 vennero introdotte le variazioni conseguenti alle regificazioni degli istituti in esso decreto indicati;

Viste le leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 112, sullo stato giuridico ed economico del personale delle scuole medie;

Visto il R. decreto 3 agosto 1908, n. 623, che approva il regolamento per la esecuzione di dette leggi;

Riconosciuta la necessità di introdurre nello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912 le variazioni che per effetto del citato R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1137, vennero apportate allo stato di previsione dello stesso ministero pel 1910-911 per retribuzioni di classi aggiunte;

Ritenuto che la somma di L. 306.000 per quest'ultimo titolo inscritta nello stato di previsione della spesa del ministero predetto pel 1910-911 nei riguardi delle scuole tecniche e degli istituti tecnici e nautici può, per minori occorrenze che si presumono verranno a verificarsi, essere ridotta a L. 160.000 nel 1911-912;

Considerato che nel bilancio dello stesso ministero pel 1911-912 venne omessa la inscrizione di L. 33.600 occorrente per aumenti quinquennali di stipendio ai professori ordinari delle Regie scuole complementari e normali, e di L. 13.300 per aumenti di stipendio ai professori straordinari delle scuole stesse promossi ad ordinari coll'1 ottobre 1911, per cui si rende ora necessario provvedere allo stanziamento nel bilancio predetto di tali somme quali risultano dalla tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal ministro del tesoro e da quello dell'istruzione pubblica;

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487, portante provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare, la quale dispone che il capitolo della spesa dello stato di previsione del ministero dell'istruzione, cui fanno carico gli oneri per stipendio al personale di ruolo delle RR. scuole complementari e normali, debba essere diminuito di L. 30.000;

Vista la legge 30 giugno 1911, n. 602, che approva lo stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1911-912;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1911-912 è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Capitolo n. 82 «Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)» lire centosessantamila (lire 160.000).

Capitolo n. 93 «Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, ecc.» lire sedicimilanovecento (L. 16.900).

Capitolo n. 94 «Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)» lire ventiquattromilasettecento (lire 24.700).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE

Giolitti - Credaro - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.