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REGIO DECRETO 15 febbraio 1912, n. 136

Col quale viene modificato l'art. 5 del regolamento per l'amministrazione economica dei canali Cavour approvato con R. decreto 29 marzo 1906, n. 121. (012U0136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-3-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 744;

Visto l'art. 9 della legge 29 dicembre 1910, n. 898;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

L'art. 5 del regolamento per l'amministrazione economica dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) approvato col nostro decreto 29 marzo 1908, n. 121, è modificato come appresso;

L'amministratore generale dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) è scelto tra i funzionari tecnici dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza di grado non inferiore a quello di ispettore o di ingegnere capo di lª classe;

Potrà anche essere scelto tra i funzionari amministrativi del ministero delle finanze o delle intendenze di finanza di grado non inferiore a quello rispettivamente di direttore capo divisione o di intendente di finanza di 2ª classe;

La nomina è fatta per decreto Reale su proposta del ministro delle finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio. 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.