stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 15 febbraio 1912, n. 123

Col quale viene applicata alla prima Mostra annuale delle novità agrarie, da tenersi in Roma nel corrente anno, la legge del 16 luglio 1905, n. 423. (012U0123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-3-1912 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella prima mostra annuale delle novità agrarie, indetta dalla Società degli agricoltori italiani, che sarà tenuta in Roma nel corrente anno 1912, godranno della protetezione temporanea accordata dalla legge del 16 luglio 1905, n. 423, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto del 19 aprile 1906, n. 204.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.