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REGIO DECRETO 11 febbraio 1912, n. 112

Col quale viene approvato un elenco di assegnazioni concesse ad alcuni enti di Sicilia e di Calabria colpiti dal terremoto, sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12. (012U0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-3-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la relazione della commissione centrale incaricata ai termini dell'art. 1 del citato R. decreto 18 febbraio 1909, n. 100, di predisporre le liquidazioni per il reparto dei proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
Riconosciuta la necessità di accordare ad alcuni comuni delle provincie di Reggio Calabria, Messina e Catanzaro, danneggiati dal terremoto, le somme necessarie per corrispondere ai propri impiegati e dipendenti le indennità stabilite dall'art. 73 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e dall'art. 4 del R. decreto 31 luglio 1911, n. 874, nelle proporzioni indicate negli articoli stessi e tenuto conto delle somme per tale titolo già concesse;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle assegnazioni concesse sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, agli enti indicati nell'elenco stesso, nel complessivo ammontare di L. 57.502,07.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.