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REGIO DECRETO 8 febbraio 1912, n. 111

Col quale viene approvato un elenco di assegnazioni concesse ad alcuni enti di Calabria e di Sicilia colpiti dal terremoto, sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12. (012U0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-3-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la relazione della commissione centrale incaricata, ai termini dell'art. 1 del citato R. decreto 18 febbraio 1909, n. 100, di predisporre le liquidazioni per il riparto dei proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
Riconosciuta la necessità di accordare all'amministrazione provinciale di Reggio Calabria e ad alcuni comuni della provincia stessa e di quelle di Catanzaro e Messina danneggiati dal terremoto, le somme occorrenti a pareggio dei rispettivi bilanci per il funzionamento dei pubblici servizi e per la esecuzione di opere pubbliche;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente delle assegnazioni provvisorie concesse per l'anno 1911 sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, agli enti indicati nell'elenco stesso per il complessivo ammontare di L. 188.404,30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.