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REGIO DECRETO 25 febbraio 1912, n. 100

Col quale viene fissato l'interesse dei buoni del tesoro con la decorrenza dal 1° marzo 1912. (012U0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-3-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (serie 3ª);
Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);
Veduto l'art. 566 del regolamento approvato co R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità anzidetti;
Veduto l'art. 25 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro;
Veduto l'art. 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui monti di pietà e l'art. 62 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 14 maggio 1899, n. 185;
Veduto l'art. 4 della legge 30 giugno 1911, n. 606, che approva lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912;
Veduto il R. decreto 4 gennaio 1912, n. 1, col quale furono fissati gl'interessi dei buoni del tesoro a decorrere dal 15 gennaio 1912;

Sulla

proposta del ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'interesse dei buoni del tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare è fissato, dal giorno 1 marzo 1912, nelle seguenti ragioni, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura:

lire due e centesimi venticinque per cento (2,25 %) per i buoni aventi scadenza da tre a sei mesi;

lire due e centesimi cinquanta per cento (2,50 %) per i buoni aventi scadenza da sette a nove mesi;

lire tre e centesimi venticinque per cento (3,25 %) per i buoni aventi scadenza da dieci a dodici mesi.