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REGIO DECRETO 8 febbraio 1912, n. 82

Col quale sono apportate varianti al R. decreto 1° agosto 1910, n. 603, per l'assegnazione delle indennità annue per spese d'ufficio al comandante superiore ed ai comandanti dei depositi e distaccamenti del corpo R. equipaggi. (012U0082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-3-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 21 febbraio 1907, n. 60, che sostituisce l'art. 3 del decreto relativo alle difese locali delle piazze marittime;
Visto il R. decreto 28 aprile 1910, n. 527, che approva l'ordinamento ed il regolamento delle difese marittime;
Visto il R. decreto 1 agosto 1910, n. 603, per l'assegnazione delle indennità annue per spese d'ufficio al comandante superiore ed ai comandanti dei depositi e distaccamenti del corpo reale equipaggi;
Considerato che nell'art. 11 dell'ordinamento e regolamento delle difese marittime, approvato col succitato R. decreto 28 aprile 1910, n. 527, gli assegni per spese d'ufficio pei comandanti delle difese figurano conglobati insieme con quelli previsti per i comandanti di distaccamenti del corpo reale equipaggi, presso le difese stesse, dal successivo decreto 1 agosto 1910, n. 603;
Considerato che né l'ordinamento delle difese marittime, né le tabelle del personale contemplano la carica di comandante di distaccamento del corpo reale equipaggi presso le difese;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al R. decreto 1 agosto 1910, n. 603:

All' art. 1 siano soppresse le parole: «(compresi quelli presso le difese)».

Nella tabella annessa sia soppressa tutta l'ultima parte, cioè dalle parole: «Comandante del distaccamento del corpo reale equipaggi presso le difese di...» fino alla fine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Leonardi-Cattolica.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.