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REGIO DECRETO 4 febbraio 1912, n. 70

Portante norme circa il recapito dei precetti personali per la chiamata in servizio dei militari dell'esercito e dell'armata in congedo illimitato. (012U0070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-3-1912 al: 14-11-1912
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 730, che apporta modificazioni agli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato col R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655;
Visto l'articolo unico della legge 24 dicembre 1908, n. 748, che sostituisce l'art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvata col R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;
Visto il titolo 1° della legge 13 luglio 1911, n. 748, sulla chiamata di rassegna per controllo dei militari del corpo R. equipaggi in congedo illimitato;
Visto l'art. 52 della legge postale, testo unico, è provata col R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visti gli articoli 3, 140, 141, 142 e 143 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con Nostro decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuta la convenienza di facilitare il recapito dei precetti personali per la chiamata dei militari in congedo illimitato tanto dell'esercito, quanto dell'armata;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri della guerra e della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È affidata agli uffici postali la consegna dei precetti personali per la chiamata dei militari in congedo illimitato, tanto dell'esercito quanto dell'armata.