Che proroga fino al 31 dicembre 1912 la validità della disposizione
dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante
provvedimenti per il credito fondiario della Sardegna. (011U1490)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1912
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)