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REGIO DECRETO 24 dicembre 1911, n. 1490

Che proroga fino al 31 dicembre 1912 la validità della disposizione dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario della Sardegna. (011U1490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-3-1912 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario dell'isola di Sardegna;
Veduta la legge 10 luglio 1910, n. 514, che prorogò fino al 31 dicembre 1911 la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della detta legge 30 gennaio 1898, n. 21;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È prorogata fino al 31 dicembre 1912 la validità della disposizione dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario dell'isola di Sardegna, che accorda ai mutuatari dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di risparmio di Cagliari il diritto allo sconto del venti per cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del debito capitale.

Per lo stesso periodo di tempo è prorogata la validità della disposizione dell'art. 5 della legge citata, in base alla quale la Società anonima di credito fondiario sardo, con sede in Milano, è esonerata dal pagamento della tassa di circolazione sulle proprie azioni e dell'imposta di ricchezza mobile sugli utili annuali.