stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 gennaio 1912, n. 56

Col quale viene istituita presso il ministero del tesoro una commissione consultiva allo scopo di predisporre piani coordinati degli approvvigionamenti che occorrono alle amministrazioni dello Stato e si possono affidare all'industria nazionale. (012U0056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-3-1912 al: 18-12-1915
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti delle amministrazioni dello Stato con un'azione coordinata che, senza intralciare l'opera delle singole amministrazioni, valga ad assicurare all'industria nazionale un lavoro ben regolato, possibilmente non interrotto, senza notevoli variazioni nella quantità, con equa distribuzione fra le diverse regioni del Regno a condizioni e prezzi convenienti per lo Stato e per le industrie, tenuti presenti i prezzi dei mercati internazionali;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituita presso il ministero del tesoro una commissione consultiva allo scopo di predisporre piani coordinati degli approvvigionamenti che occorrono alle amministrazioni dello Stato e si possono affidare all'industria nazionale.

A tale scopo la commissione ha l'incarico di:

a) tenere in evidenza il fabbisogno annuale dei materiali, meccanismi e generi di consumo per le varie amministrazioni dello Stato;

b) formare l'elenco delle ditte nazionali, a cui si possa ricorrere per le relative provviste, tenendone in evidenza la potenza di produzione normale e quella già impegnata;

c) tenere l'elenco delle ditte da escludersi dalle forniture per eccesso di impegni assunti, o per irregolarità e trascuratezza nelle forniture già fatte o in corso;

d) tenere in evidenza le produzioni, che mancano al paese e quelle che sono offerte a prezzi eccessivi o con forniture troppo lente, affine di dare gli elementi e le notizie occorrenti per mettere le ditte nazionali in condizione di completare e migliorare la loro produzione;

e) tenere in evidenza i prezzi che all'estero si praticano per tutti i materiali e le materie che occorrono allo Stato, giovandosi anche delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei funzionari dello Stato in servizio all'estero;

f) dare consiglio sul tempo, in cui possono svolgersi le gare o le trattative private, allo scopo di evitare al mercato sovrabbondanza o penuria di ordinazioni;

g) suggerire le modalità da seguire perché le ordinazioni a trattativa privata ottengano lo scopo di ripartire uniformemente, in base alla rispettiva potenzialità, le ordinazioni disponibili fra le varie fabbriche esistenti;

h) tenere informate le varie amministrazioni dello Stato dei prezzi ottenuti dalle altre, nei contratti stipulati, affinchè ognuna possa averne norma nel determinare i prezzi per le gare o quelli da ottenere nelle trattative private;

i) fare studi o proposte per la semplificazione ed uniformità della procedura degli acquisti;

k) procurare, nel limite del possibile, di rendere uniformi per le varie amministrazioni le condizioni contrattuali e di collaudo;

l) dare informazioni agli interessati sui fabbisogni delle varie amministrazioni dello Stato;

m) istruire sulle questioni che, a tenore delle disposizioni vigenti, richiedano deliberazioni del Consiglio dei ministri, salvo per gli acquisti, occorrenti ai ministeri della guerra e della marina ed aventi carattere di speciale urgenza e di segretezza per la difesa dello Stato.