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REGIO DECRETO 24 dicembre 1911, n. 1489

Col quale viene rettificato un errore incorso nella trascrizione del testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 774, recante provvedimenti pei bacini montani, per altre opere idrauliche e per le bonificazioni. (011U1489)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-3-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 luglio 1911, n. 774, recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni;
Visto il testo originale della citata legge ch'è pienamente conforme a quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno, n. 181, del 3 agosto 1911, ed inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno;
Visto il testo della stessa legge stato approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati;
Ritenuto che nei due testi della detta legge esiste una discordanza;
Che cioè nel testo stato approvato dai due rami del Parlamento all'art. 2 vi è il seguente comma: «Nella erogazione della spesa per tali lavori sarà tenuto conto, con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle varie regioni di cui all'art. 9 della leggo 22 dicembre 1910, n. 919»;
Che invece nel testo stato sanzionato e promulgato ed inserito nella raccolta ufficiale delle leggi è stato nel citato art. 2 omesso il comma di sopra riferito;
Ritenuto che dal confronto del testo della legge stato approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati e dei relativi atti parlamentari rimane accertato in modo irrefragabile che la constatata discordanza è occorsa per errore di trascrizione;

Sulla

proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio, e dei ministri segretari di Stato pei lavori pubblici, pel tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo secondo della su accennata legge 13 luglio 1911, n. 774, stata approvata dal Senato e dalla Camera dei deputati, è da Noi sanzionato e promulgato come segue:

«Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio, i lavori di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni siano tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque».

«Nella erogazione della spesa per tali lavori sarà tenuto conto, con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle varie regioni di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Sacchi - Tedesco
- Nitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.