stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 gennaio 1912, n. 52

Col quale i piroscafi mercantili «Duca di Genova» e «Duca degli Abruzzi» sono considerati come appartenenti al naviglio da guerra dello Stato. (012U0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-3-1912 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto lo stato di guerra guerreggiata fra il Regno d'Italia e l'Impero Ottomano;

Riconosciuta l'opportunità di valersi di piroscafi mercantili per le operazioni di guerra;

Vista la Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, relativa alla trasformazione delle navi da commercio in navi da guerra;

Visto che nel Nostro decreto del 13 ottobre 1911, n. 1145, col quale si davano istruzioni ai comandanti delle Regie navi per l'esercizio del diritto di cattura e di preda durante la guerra con l'Impero Ottomano assumevasi solenne impegno di attenersi alle norme proclamate dalla suindicata Convenzione per quanto non sia stata ancora ratificata;

Visto il decreto dei ministri per la guerra e per la marina in data 23 gennaio 1912, in virtù del quale furono requisiti i piroscafi mercantili Duca di Genova e Duca degli Abruzzi entrambi appartenenti alla «Navigazione generale italiana»;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina di concerto col ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I piroscafi mercantili Duca di Genova e Duca degli Abruzzi appartenenti alla «Navigazione generale italiana», iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato per decreto del ministro per la marina in data 16 agosto 1908, requisiti per decreto dello stesso ministro e del ministro della guerra del 23 gennaio 1912, sono, in conformità dell'art. 6 della convenzione del 18 ottobre 1907 dell'Aja, considerati come appartenenti al naviglio da guerra dello Stato, come incrociatori ausiliari, per gli effetti delle regole contenute nel titolo IV del codice per la marina mercantile, relativo al diritto marittimo in tempo di guerra, a decorrere dal 14 gennaio 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Spingardi - Leonardi-Cattolica.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.