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REGIO DECRETO 26 gennaio 1912, n. 45

Che dà facoltà alle amministrazioni di Tripoli e di Bengasi di concedere l'esercizio dei più urgenti servizi pubblici nelle città stesse. (012U0045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-2-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 del Nostro decreto 20 novembre 1911, n. 1248, a termini del quale nessuna concessione per l'esercizio di servizi pubblici o di lavori inerenti o dipendenti dai medesimi potrà venir fatta in Tripolitania e Cirenaica se non limitatamente al periodo di tempo che potrà intercedere tra la data della concessione e l'approvazione della legge che fisserà le norme definitive per l'amministrazione delle dette regioni;
Ritenuta la convenienza di provvedere nelle città di Tripoli e di Bengasi alla organizzazione dei principali servizi pubblici municipali, e la difficoltà di procedervi se le concessioni relative non possono essere fatte per un tempo sufficiente e fisso che permetta lo stabilimento e lo sviluppo dei servizi stessi;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Fino alla promulgazione della legge che fisserà le norme definitive per l'ordinamento della Tripolitania e della Cirenaica è concessa facoltà alle amministrazioni di Tripoli e di Bengasi di concedere l'esercizio dei più urgenti servizi pubblici per un termine necessario a renderne possibile lo stabilimento, l'organizzazione ed il funzionamento a condizione che le concessioni siano sottoposte all'approvazione del Governatore ed alla omologazione del Governo centrale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Di San Giuliano - Finocchiaro-Aprile -
Spingardi.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.