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REGIO DECRETO 25 gennaio 1912, n. 32

Che autorizza a derogare dalle norme stabilite dall'art. 2 del R. decreto 17 settembre 1910, n. 859, per la sostituzione dell'economo-cassiere del ministero di agricoltura, industria e commercio. (012U0032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del Nostro decreto in data 17 settembre 1910, n. 859, che disciplina la gestione degli economi cassieri del ministero;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 17 settembre 1910, n. 859 l'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio è autorizzata a derogare per la sostituzione dell'attuale economo cassiere, dalle disposizioni dell'articolo stesso per quanto riguarda il grado di chi sarà chiamato ad esercitare le funzioni di economo e di cassiere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Nitti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.