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REGIO DECRETO 14 dicembre 1911, n. 1461

Col quale vengono stabilite alcune norme speciali per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni di pubblica beneficenza, delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908. (011U1461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-2-1912
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 12 gennaio 1909, n. 12; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1911, n. 722; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Consigli di prefettura delle provincie di  Messina  e  di  Reggio
Calabria sono autorizzati ad emettere provvedimenti speciali  per  la
riproduzione, ed occorrendo per la compilazione  di  ufficio,  e  per
l'approvazione dei conti consuntivi dei comuni  e  delle  istituzioni
pubbliche  di  beneficenza  che  andarono  distrutti  o  smarriti  in
conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908; 
 
  La distruzione o lo smarrimento dei conti debbono essere dichiarati
dal prefetto, e la pubblicazione  delle  relative  dichiarazioni  per
otto giorni consecutivi all'albo pretorio del  comune,  al  quale  si
riferisce il conto od al quale appartiene l'istituzione, tiene  luogo
di notificazione alle parti interessate. 
 
  Ai fini di questo articolo si terranno presenti,  sia  per  l'esame
dei conti suddetti che per la compilazione di  ufficio  di'  essi,  i
libri contabili, le deliberazioni  dei  comuni  e  delle  istituzioni
aventi riferimento ai  conti  smarriti  o  distrutti  ed  ogni  altro
documento che possa fornire elemento di prova  diretta  od  indiretta
cosi' per le riscossioni come per i pagamenti.