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REGIO DECRETO 11 gennaio 1912, n. 7

Riguardante la ripartizione dei servizi del ministero d'agricoltura, industria e commercio. (012U0007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, e la legge 2 luglio 1908, n. 353;

Ritenuta la necessità di riorganizzare i servizi del ministero di agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. I servizi del ministero di agricoltura, industria e commercio sono ripartiti nel seguente modo:

Gabinetto di S. E. il ministro.

Gabinetto di S. E. il sottosegretario di Stato.

1. Divisione del personale e degli affari generali.

2. Divisione ragioneria.

3. Direzione generale dell'agricoltura.

4. Direzione generale delle foreste.

5. Direzione generale del credito e della previdenza.

6. Direzione generale della statistica e del lavoro.

7. Ispettorato delle miniere.

8. Ispettorato generale del commercio.

9. Ispettorato generale dell'industria.

10. Ufficio dall'economato generale.

2. Con decreto del Nostro ministro proponente saranno stabiliti i servizi affidati a ciascuno dei riparti suddetti, e sarà fissata l'ulteriore ripartizione in uffici, divisioni, sezioni.

3. I funzionari dei ruoli tecnici approvati con la legge del 30 giugno 1908, n. 304 e con la legge del 2 luglio 1908, n. 353, che non siano destinati ad uffici amministrativi con funzioni corrispondenti al loro grado saranno messi, con disposizione ministeriale, alla diretta dipendenza dei direttori generali o degli ispettori generali pel servizio di ispezione o per altri incarichi.

4. Tutti i Consigli, i Comitati e gli altri corpi consultivi istituiti presso il ministero sono convocati soltanto o direttamente dal ministro o in seguito ad autorizzazione del ministro stesso.

5. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.