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REGIO DECRETO 23 novembre 1911, n. 1380

Col quale sono stabilite norme per la prestazione da parte dell'istituto autonomo Vittorio Emanuele III, in Reggio Calabria, della garanzia del quarto di cui all'art. 10 della legge 13 luglio 1910, n. 466, e per l'esercizio della vigilanza governativa sull'istituto medesimo. (011U1380)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 466, concernente l'istituto autonomo Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;
Veduto l'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 18 settembre 1910, n. 842;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 466, l'istituto autonomo Vittorio Emanuele III in Reggio Calabria ha facoltà di concordare, caso per caso, col Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, o con qualunque altro istituto mutuante, i modi e le forme con le quali sarà da esso data la garanzia sulle proprie attività per la quota del quarto, di cui all'articolo 10 della legge stessa, e con il richiedente il mutuo, i modi e le forme coi quali dovrà essere data la rivalsa all'istituto suddetto.