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REGIO DECRETO 17 dicembre 1911, n. 1369

Col quale viene modificato l'art. 42 del regolamento per il personale e l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con R. decreto 9 giugno 1910, n. 602. (011U1369)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-1-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale e l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 9 giugno 1910, n. 602;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 42 del citato regolamento per il personale e l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, è sostituito il seguente:

Art. 42. - «I posti di ispettore d'Intendenza sono conferiti esclusivamente per merito agli intendenti di finanza, senza riguardo alla classe».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.