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REGIO DECRETO 23 novembre 1911, n. 1348

Col quale viene approvato l'annesso nuovo regolamento per le elezioni dei delegati delle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione. (011U1348)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 7 della legge 7 luglio 1907, n. 533, che modifica la legge 26 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;
Veduto il R. decreto 8 dicembre 1907, n. 840, col quale fu approvato il regolamento per le elezioni dei delegati delle associazioni o imprese predette;
Considerato che il citato regolamento si è dimostrato nella sua pratica applicazione inadeguato ai fini della legge;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

In sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1907, n. 840, è approvato l'unito regolamento per le elezioni dei delegati di 1° e 2° grado delle associazioni o imprese tontinarie e di ripartizione, composte di 34 articoli visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Nitti - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.