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REGIO DECRETO 30 novembre 1911, n. 1327

Col quale viene istituita presso il ministero d'agricoltura, industria e commercio la «Commissione consultiva delle industrie agrarie». (011U1327)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-1-1912 al: 25-2-1916
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 19 luglio 1894, n. 356, e relativo regolamento 10 settembre 1895, n. 625, concernenti provvedimenti diretti ad impedire le frodi nel commercio del burro;
Vista la legge 2 agosto 1897, n. 378, e regolamento 15 luglio 1906, n. 483, concernenti provvedimenti contro le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco;
Vista la legge 11 luglio 1904, n. 388, e regolamento 5 agosto 1905, n. 497, concernenti provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 136, e regolamento 7 settembre 1908, n. 620, concernenti provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 522, e annesso regolamento 4 giugno 1911, n. 829, concernenti provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi;
Visti i RR. decreti 3 settembre 1906, n. 575, e 4 gennaio 1907, n. 57, riguardanti la istituzione e l'ordinamento della commissione consultiva per l'olivicoltura e l'oleificio;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1908, n. 163, che istituisce presso il ministero d'agricoltura, industria e commercio, una commissione consultiva enologica;
Visto il R. decreto 29 ottobre 1911, n. 1208, che demanda ad altro decreto Reale il provvedimento circa alcune funzioni della commissione consultiva per la olivicoltura e l'oleificio;
Ritenuta l'opportunità di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle industrie agrarie nazionali, imprimendo ad esse un indirizzo meglio rispondente alle esigenze della tecnica nella lavorazione e trasformazione razionale dei prodotti del suolo;
Considerata anche la convenienza, in conformità di voti autorevolmente espressi e nel Parlamento e in Congressi e in Associazioni agrarie, di assicurare uniformità di indirizzo al servizio per la repressione delle frodi, al fine di rendere più efficace la tutela dei prodotti agricoli;
Ritenuta, altresì, l'opportunità di giovarsi, ai detti scopi, dell'opera illuminata di persone esperte e versate nella materia;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituita presso il ministero di agricoltura, industria e commercio la «Commissione consultiva delle industrie agrarie», allo scopo di studiare e suggerire i mezzi più atti ad intensificare la produzione di dette industrie e la difesa contro le frodi nel commercio dei loro prodotti.

Ad essa sono anche attribuite tutte le funzioni ora affidate alla commissione consultiva enologica e quelle della commissione consultiva per l'olivicoltura e l'oleificio, non demandate alla commissione consultiva per la difesa contro le malattie delle piante, di cui al R. decreto 29 ottobre 1911, n. 1208.