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REGIO DECRETO 5 novembre 1911, n. 1321

Col quale vengono modificati alcuni articoli del R. decreto 19 settembre 1907, n. 403, che riordina il R. istituto industriale nazionale di Fermo (011U1321)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-1-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 19 settembre 1907, n. 403, che riordina il R. istituto industriale nazionale di Fermo;
Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale di Ascoli Piceno del 28 giugno 1911, e quella del Consiglio comunale di Fermo in data 21 giugno 1911;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del R. istituto industriale nazionale di Fermo in data 18 maggio 1911;
Riconosciuta l'opportunità di modificare l'ordinamento scolastico dell'istituto;
Visto il parere della Giunta del consiglio superiore dell'insegnamento industriale e commerciale in data 28 settembre 1911;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 4 e 5 del R. decreto 19 settembre 1907, n. 403, sono modificati nel modo seguente:

Art. 4. - La scuola comprende un corso inferiore della durata di tre anni, e un corso superiore della durata di quattro anni, di cui il primo biennio comune a tutti gli allievi e il secondo biennio a sezioni separate, per quante sezioni sono e sieno per essere con decreto ministeriale istituite.

Le esercitazioni pratiche sono compiute in apposite officine, le quali comprendono i seguenti reparti: 1° falegnami modellisti; 2° fonditori; 3° fucinatori; 4° congegnatori; 5° conduttori di macchine; 6° elettricisti.

Alla scuola sono pure annessi dei laboratori per gli esercizi sperimentali di fisica e chimica.

Art. 5. - Per essere ammessi al primo anno del corso inferiore occorre il certificato di maturità delle scuole elementari, o titolo equipollente.

Saranno ammessi al corso superiore, oltre i licenziati del corso inferiore, i licenziati di una delle scuole di arti e mestieri dipendenti dal ministero di agricoltura, industria e commercio la cui licenza sia dal ministero stesso riconosciuta equipollente a quella del corso inferiore, ed i licenziati delle scuole tecniche, o pareggiate, purché superino un esame pratico di officina.

All'infuori dei casi suindicati non vi saranno ammissioni in nessuna classe della scuola.