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REGIO DECRETO 30 novembre 1911, n. 1259

Concernente la imposta interna di fabbricazione degli alcools raffinati atti alla preparazione delle bevande. (011U1259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-12-1911 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'alcool metilico, ed ogni altro alcool diverso dallo etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione di bevande, sono soggetti ad imposta interna di fabbricazione nella misura di L. 270 per ettolitro anidro, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale. Sui detti alcools, raffinati come sopra, importati dall'estero, è dovuta nella stessa misura la soprattassa di confine.