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REGIO DECRETO 26 novembre 1911, n. 1246

Col quale viene imposta l'applicazione di dazi differenziali e generali alle merci di provenienza turca. (011U1246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-12-1911 al: 19-10-1912
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro, segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura, industria e commercio e per il tesoro;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno, le merci provenienti dalla Turchia (europea o asiatica) indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, saranno sottoposte ai dazi doganali per osso rispettivamente stabiliti dalla stessa tabella.

A partire dallo stesso giorno le altre merci che risultino di provenienza turca saranno sottoposte ai dazi stabiliti dalla tariffa generale.

Queste disposizioni sono applicabili anche alle merci di provenienza turca le quali, trovandosi nei depositi doganali o nei depositi franchi alla data dell'applicazione del presente decreto non siano sdoganate entro quindici giorni dalla stessa data.