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LEGGE 4 giugno 1911, n. 487

Riguardante i provvedimenti per la istruzione elementare e popolare. (011U0487)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-7-1911 al: 15-12-2009
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Art. 1



L' Amministrazione scolastica provinciale per l'istruzione elementare e popolare è costituita:

dal Consiglio scolastico:

dalla Deputazione scolastica.

In ogni provincia deve essere istituita la delegazione governativa per l'istruzione elementare e popolare.