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REGIO DECRETO 26 gennaio 1911, n. 135

Che approva e rende esecutoria l'annessa Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria. (011U0135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  7-4-1911 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5012 (serie 3ª) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª) e le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 31 marzo 1904, n. 140, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429, 12 luglio 1908, n. 444; 21 luglio 1910, n. 580 e 29 dicembre 1910, n. 900; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione con gli annessi allegati e capitolato, per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto, di Basilicata e Calabria, stipulata addì 25 gennaio 1911 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti - Tedesco - Sacchi.

Visto, Il guardasigilli: Fani.