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REGIO DECRETO 31 agosto 1910, n. 698

Che modifica il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli ed il relativo modello di libretto. (010U0698)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-11-1910 al: 7-2-1911
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Art. 1



Agli articoli 4, 10, 12, 13 e 14 del regolamento 14 giugno 1909, n. 442, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 4. - Il libretto di lavoro sarà conforme al modello annesso al presente regolamento, e porterà allegati gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e un estratto di questo regolamento. Di esso debbono essere muniti tutti i fanciulli e tutte le donne minorenni che vengono ammessi al lavoro in una delle aziende contemplate nell'articolo 2 del regolamento.

Sono esonerate dal provvedersi del libretto le donne minorenni, che erano già occupate in una azienda il giorno 1° luglio 1903, e che tuttora proseguono a rimanervi occupate. Queste, nel caso che si trasferiscano ad altra azienda, debbono munirsi del libretto, in conformità a quanto prescrive l'art. 2 del testo unico della legge.

Art. 10. - I fanciulli e le donne minorenni che sono soggetti, per quanto riguarda l'obbligo della istruzione, alla legge 8 luglio 1904, n. 407, per poter ottenere il libretto di lavoro debbono produrre il certificato di compimento e quello di frequenza delle classi elementari superiori esistenti nel Comune di loro residenza abituale, delle quali sia obbligatoria la frequenza ai sensi della legge suddetta, ancorché le scuole del Comune non abbiano tutte il corso superiore completo a termini della legge stessa.

L'obbligo per i fanciulli residenti nelle frazioni ove esistono scuole istituite a norma dell'art. 319 comma 2° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, rimane però limitato alla frequenza delle sole classi esistenti nelle scuole medesime, purché sia superato l'esame di compimento.

I fanciulli che, raggiunta l'età di dodici anni, non abbiano superato l'esame di compimento e frequentate le classi superiori suddette, debbono dai Comuni essere ammessi ancora alle scuole, affinchè possano uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 2 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Le norme saranno date ai Comuni dal Ministero dell'istruzione pubblica prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Art. 12. - I fanciulli che ottennero il proscioglimento sotto l'impero della legge 15 luglio 1877, n. 3961, sulla istruzione obbligatoria, potranno ottenere senz'altro il libretto di lavoro.

I fanciulli, i quali abbiano assolto agli obblighi scolastici stabiliti dalla legge 10 giugno 1902, n. 242, fino a tutto l'anno scolastico 1906-907, possono avere il libretto secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

Art. 13. - Gli industriali che già occupano fanciulli i quali sono tenuti a completare la istruzione a norma del 3° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge debbono, entro un mese dalla applicazione del presente regolamento, dichiarare al Comune dove risiede l'azienda, il quale ne farà annotazione sul libretto di lavoro, come renderanno possibile il completamento della istruzione entro il 30 giugno 1912.

Entro il mese di luglio di ciascuno degli anni 1911 e 1912 quelli industriali ripresenteranno al Comune il libretto dei fanciulli che non abbiano ancora ultimata la istruzione, perché vi venga fatta l'annotazione dell'avvenuto aumento di istruzione del titolare, e della regolare frequenza della scuola, in base ai certificati scolastici che il titolare stesso deve esibire all'industriale o al sindaco.

La misura d'istruzione che i fanciulli già impiegati al lavoro devono conseguire è quella della scuola del Comune che ha rilasciato il libretto.

Nel caso in cui si constati la non continua e regolare frequenza della scuola, e per l'ultimo anno, nel luglio 1912, il mancato conseguimento di tutta la istruzione richiesta, purché non ricorra l'applicazione del precedente art. 11, i sindaci e i funzionari proposti alla vigilanza devono procedere all'immediato ritiro del libretto e al conseguente allontanamento dal lavoro del titolare.

Art. 14. - In applicazione del 5° capoverso dell'art. 2 del testo unico della legge, ai fanciulli non provvisti della istruzione richiesta e che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento, sarà rilasciato il libretto di lavoro secondo le norme seguenti:

a) fino al 1° novembre 1910, tanto nei Comuni che hanno il corso elementare superiore, ancorché incompleto, obbligatorio, quanto in quelli che hanno il solo corso inferiore, a coloro che abbiano frequentato il corso inferiore e superato l'esame di compimento;

b) dal 1° novembre 1910, nei Comuni che hanno il corso superiore ancorché incompleto, a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e siano almeno iscritti alla 4ª classe;

c) dal 1° novembre 1911, nei Comuni che hanno la 5ª e la 6ª classe obbligatoria, a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e che siano iscritti almeno alla 5ª; nei Comuni che hanno la sola 4ª classe obbligatoria a coloro che abbiano superato l'esame di compimento e siano già iscritti alla 4ª.

Dal libretto di lavoro devono risultare la misura di istruzione posseduta dal titolare al momento del rilascio, le dichiarazioni dell'industriale presso il quale va ad occuparsi e le successive annotazioni, in conformità a quanto è prescritto dal precedente articolo.

Per la inosservanza delle disposizioni del presente articolo si applica l'ultimo capoverso dell'art. 13.