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REGIO DECRETO 31 agosto 1910, n. 665

Che sostituisce due articoli del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (010U0665)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-10-1910 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Nostro decreto 10 novembre 1907, n. 818;
Vista la legge 3 luglio 1910, n. 425, che ha modificato l'art. 2 del suddetto testo unico, e che ha determinato il tempo entro il quale si deve procedere alla conseguente riforma del regolamento;
Riconosciuta la opportunità di introdurre nel testo unico della legge le modificazioni apportate ad esso dalla legge successiva;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, è sostituito il seguente:

Art. 2.

(Art. 2 della legge 19 giugno 1902, n. 242, art. 2, della legge 7 luglio 1907, n. 416, e articoli 1, 2, 3 della legge 3 luglio 1910, n. 425).

Non possono essere ammessi ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui all'art. 15, le donne minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non siano forniti di un libretto e di un certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui vengono destinati.

Il libretto sarà conforme al modello che sarà stabilito nel regolamento, verrà somministrato ai Comuni dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e rilasciato gratuitamente all'operaio dal sindaco del Comune, dove questi ha la sua dimora abituale.

Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenne e del fanciullo; che sono stati vaccinati; e che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati. Per i fanciulli sino ai 15 anni compiuti il libretto deve anche indicare: che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge del 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

È concesso un termine fino al 1° luglio 1912, affinchè possano mettersi in regola gli industriali che impiegano fanciulli d'ambo i sessi non forniti del certificato di avere frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, e di aver frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 182.

Il completamento può avvenire anche mediante la frequenza e il proscioglimento da scuole serali, festive, o private riconosciute.

Fino al 30 giugno 1912 è ancora consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta la istruzione richiesta per l'ammissione dal secondo capoverso del presente articolo.

Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 15 provvederà a che per l'ammissione sia progressivamente dimostrato il possesso di una istruzione maggiore, in guisa da assicurare che alla scadenza del termine tutti gli ammessi abbiano potuto completare la istruzione mancante al momento dell'ammissione.

L'ufficiale sanitario del Comune deve eseguire la visita medica e rilasciare il certificato nel libretto senza compenso a carico dell'operaio.

La spesa eventuale, tanto della prima visita medica, quanto delle successive, sarà a carico dei Comuni. Nel regolamento sarà stabilito in quali casi la visita medica dovrà essere ripetuta.

Il libretto, il certificato medico, il certificato di nascita e tutti i documenti necessari per ottenerli, saranno esenti da tassa di bollo.