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REGIO DECRETO 28 luglio 1910, n. 595

Che approva le tabelle delle cauzioni da prestarsi dai gestori dei fondi per i monumenti, musei, gallerie, ecc. (010U0595)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-9-1910 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;
Visti gli articoli 229 e 231 del relativo regolamento approvato con Nostro decreto in data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);
Visti i RR. decreti 26 giugno 1898, n. 296 e 23 marzo 1899, n. 132;
Considerata l'opportunità di stabilire por i segretari ff. di economi degli uffici delle soprintendenze ai monumenti, e di quelli dei musei, delle gallerie di esportazione e degli scavi di antichità del Regno, una cauzione adeguata all'importanza delle somme di cui essi hanno abitualmente il maneggio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segreterio di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I RR. decreti 26 giugno 1898, n. 296 e 23 marzo 1899, n. 132, sono abrogati.