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REGIO DECRETO 5 maggio 1910, n. 472

Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione delle leggi sul Credito fondiario. (010U0472)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  17-8-1910 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti l'art. 94 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e l'art. 25 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col ministro delle finanze e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Credito fondiario, composto di novantacinque articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio -1910.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti - Raineri - Facta - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Fani.