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LEGGE 23 giugno 1910, n. 338

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911. (010U0338)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-7-1910 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.