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LEGGE 2 giugno 1910, n. 277

Riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura. (010U0277)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-6-1910 al: 21-12-2008
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Art. 1



L'Amministrazione forestale è costituita:

1° da una Direzione generale delle foreste;

2° dal Consiglio superiore delle acque e foreste;

3° dal corpo Reale forestale.