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REGIO DECRETO 1 ottobre 1909, n. 771

Portante la classificazione degli uffici telefonici. (009U0771)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-1-1910 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196;
Vista la legge 15 luglio 1907, n. 506, sul riscatto dei telefoni e loro esercizio di Stato;
Dovendosi provvedere con criteri uniformi alla classificazione degli stabilimenti telefonici già impiantati e da impiantarsi e alla nomina del personale degli uffici telefonici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli stabilimenti del servizio telefonico si dividono in:

uffici di 1ª classe;

uffici di 2ª classe;

posti pubblici;

uffici fonotelegrafici.